Titolo I
Costituzione, denominazione, sede, oggetto e durata
Art.1 (Costituzione, denominazione, sede) E’ costituita
una Società Cooperativa denominata “INTERPROFIDI Società Cooperativa di
garanzia fidi tra liberi professionisti”. La società ha sede legale nel
comune di Palermo; su delibera del Consiglio di Amministrazione potranno
essere costituite o soppresse altre sedi secondarie, agenzie, uffici di
rappresentanza. La cooperativa è regolata dal presente statuto, dalle
norme in tema di cooperative, dalle norme speciali nazionali e regionali
in tema di consorzi di garanzia fidi, e, per quanto non previsto, ed in
quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società per azioni.
Art. 2 (Oggetto)
La Cooperativa INTERPROFIDI, che è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e si propone di effettuare in favore dei propri soci le seguenti attività:
- Offrire garanzie collettive dei fidi ed erogare i
servizi ad esse connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attività previste dalla Legge. In particolare, possono essere prestate
garanzie reali e personali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia
depositi indisponibili, costituiti presso i finanziatori delle imprese
socie.
E’ consentito accettare, determinandone le modalità di impiego, garanzie
personali e reali nonché fideiussioni da parte di terzi, da utilizzare
anche insieme a quelle prestate dai soci
- Assistere i professionisti-soci, con adeguata attività
di informazione e consulenza, nel reperimento e migliore utilizzo delle
fonti finanziarie (finanziamenti a breve, medio e lungo termine, factoring,
leasing) nonché nelle operazioni relative alla gestione delle stesse
con preliminare valutazione delle istruttorie relative ai progetti di
investimenti aziendali.
- Stipulare una o più convenzioni con Istituti e/o Aziende
di Credito e con Intermediari Finanziari in genere, al fine di ottenere
la concessione ai soci di fidi e/o finanziamenti, di qualsiasi genere
e natura, in regime di condizioni favorevoli, stabilendo le regole tecniche
di selezione delle domande. Le convenzioni saranno rette da regolamenti
emanati dal Consiglio di amministrazione. La cooperativa può aderire
ad un consorzio di secondo grado, purché attinente o complementare con
lo scopo sociale, partecipando alla costituzione del fondo rischi e
rilasciando eventuale una fideiussione almeno dello stesso importo.
E’ tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico
sotto ogni forma. I fondi delle società potranno essere investiti in
titoli. Le eventuali sopravvenienze potranno essere destinate ad investimenti
per il miglioramento dei servizi resi ai soci e/o ad incrementare i
fondi rischi costituiti. La Società è retta dai principi della mutualità
prevalente, ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c..

|