LO STATUTO

Della Società Cooperativa "INTERPROFIDI di garanzia fidi tra liberi professionisti" con sede in Palermo.



Titolo I
Costituzione, denominazione, sede, oggetto e durata

Art.1 (Costituzione, denominazione, sede)
E’ costituita una Società Cooperativa denominata “INTERPROFIDI Società Cooperativa di garanzia fidi tra liberi professionisti”. La società ha sede legale nel comune di Palermo; su delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite o soppresse altre sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza. La cooperativa è regolata dal presente statuto, dalle norme in tema di cooperative, dalle norme speciali nazionali e regionali in tema di consorzi di garanzia fidi, e, per quanto non previsto, ed in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società per azioni.

Art. 2 (Oggetto)
La Cooperativa INTERPROFIDI, che è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e si propone di effettuare in favore dei propri soci le seguenti attività:

  • Offrire garanzie collettive dei fidi ed erogare i servizi ad esse connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla Legge. In particolare, possono essere prestate garanzie reali e personali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili, costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
    E’ consentito accettare, determinandone le modalità di impiego, garanzie personali e reali nonché fideiussioni da parte di terzi, da utilizzare anche insieme a quelle prestate dai soci
  • Assistere i professionisti-soci, con adeguata attività di informazione e consulenza, nel reperimento e migliore utilizzo delle fonti finanziarie (finanziamenti a breve, medio e lungo termine, factoring, leasing) nonché nelle operazioni relative alla gestione delle stesse con preliminare valutazione delle istruttorie relative ai progetti di investimenti aziendali.
  • Stipulare una o più convenzioni con Istituti e/o Aziende di Credito e con Intermediari Finanziari in genere, al fine di ottenere la concessione ai soci di fidi e/o finanziamenti, di qualsiasi genere e natura, in regime di condizioni favorevoli, stabilendo le regole tecniche di selezione delle domande. Le convenzioni saranno rette da regolamenti emanati dal Consiglio di amministrazione. La cooperativa può aderire ad un consorzio di secondo grado, purché attinente o complementare con lo scopo sociale, partecipando alla costituzione del fondo rischi e rilasciando eventuale una fideiussione almeno dello stesso importo. E’ tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I fondi delle società potranno essere investiti in titoli. Le eventuali sopravvenienze potranno essere destinate ad investimenti per il miglioramento dei servizi resi ai soci e/o ad incrementare i fondi rischi costituiti. La Società è retta dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c..avanti