homeLO STATUTO
 

Art. 3 (durata)
La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II
Patrimonio Sociale

Art. 4 (Patrimonio sociale)
Il Patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

  • Dal Capitale Sociale formato dalle azioni sottoscritte dai soci – professionisti dell’importo ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); il valore delle azioni potrà essere variato dall’Assemblea straordinaria dei soci o per intervenutadisposizione legislativa.
    Ciascun socio può sottoscrivere esclusivamente una azione. In deroga alla prescrizione che precede, i soci fondatori potranno sottoscrivere il numero di azioni necessario ad assicurare la sussistenza del capitale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge 14 novembre 2003 n. 326. Le azioni eccedenti dovranno essere trasferite a terzi, con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 5 che segue, entro il 31.12.2006 (trentuno dicembre duemilasei);
  • Dalla riserva legale indivisibile;
  • Dalle riserve indivisibili previste con delibera assembleare e costituite con l’eventuale avanzo di gestione.
  • Dalle riserve volontarie, costituite da una quota degli utili netti annuali, confluenti al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione , nella misura e con le modalità previste dalla legge.
  • Da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
  • Dal Fondo di Gestione di cui al successivo art. 9 comma 1 lett.d)
  • Dal Fondo Rischi. La Cooperativa istituirà presso gli istituti di credito convenzionati e/o intermediari finanziari in genere, od in una sola banca tesoriere, uno o più fondi rischi per coprire le eventuali perdite denunciate dagli Istituti di credito convenzionati, al quale fondo si attingerà prima di escutere le fideiussioni.
    Alla costituzione e all’incremento del fondo rischi, depositato in conti fruttiferi, concorrono i versamenti a tal fine dai soci con un importo minimo di euro 10,00 (dieci/00).
    Gli interessi maturati sui conti fruttiferi, di cui ai due commi precedenti saranno liquidati e girocontati, alla fine di ogni esercizio, sul conto di gestione.
    La Cooperativa potrà istituire fondi rischi diversificati per l’affluenza di eventuali contributi facenti capo a diversi Enti (Regione Sicilia – integrazione fondi rischi, Ministeri, comunità Europea ecc.) o specifici per settore o materia.
Alle spese di gestione della società si provvede esclusivamente con le somme provenienti dalle provvigioni e dai diritti di cui agli artt. 9 lett. c), e 20, nonché dai redditi patrimoniali della società stessa.

Art 5 (azioni)
La Società è a capitale variabile nel rispetto dei modi e termini previsti dall’art. 13 del D.L. 30/09/2003 n.269 convertito in Legge 24 Novembre 2003 n. 326.
Il Capitale Sociale è suddiviso in azioni dell’importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.
E' esclusa l'emissione di titoli rappresentativi delle azioni.
Le azioni sono nominative ed indivisibili.
Esse non sono trasferibili, con effetto verso la Società Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione; il trasferimento potrà avvenire unicamente a favore di altro socio o di un terzo che, avendone i requisiti, chiede di essere ammesso in qualità di socio. Si applica l'art. 2530 c.c.
Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore delle cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla società Cooperativa. avanti